La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
deriva dalla necessità di predisporre regole e procedure al
fine di analizzare in dettaglio la rilevanza che la realizzazione di
determinati progetti od opere può produrre sulle risorse
naturali, o in generale sull'ambiente, sul paesaggio o sull'ecosistema,
in termini di impatto.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è tuttoggi disciplinato dallo stesso Testo Unico Ambientale, il D.Lgs 152/2006,
e deriva dall'elaborazione di uno studio dell'impatto sull'ambiente che
può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di
un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o
autorizzazione.
La V.I.A. e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A., disciplinata dal D.Lgs 59/2005)
sono due importanti procedure autorizzative previste dalla normativa
ambientale, la cui applicazione comprende una vasta gamma di opere e
interventi. La differenza sostanziale tra i due procedimenti consiste
nel fatto che la V.I.A. si applica alla fase progettuale di un'opera, mentre l'A.I.A. si applica alla fase di esercizio di un'opera, ed entrambe sono applicate, sulla base di determinate condizioni, anche alle modifiche di opere esistenti.
Elenchi di opere e interventi assoggettati o meno alla valutazione di
impatto ambientale sono riportati negli Allegati II, III e IV della
Parte II del D.Lgs 152/2006. In particolare, l'Allegato IV indica le
categorie di opere e interventi che devono essere obbligatoriamente
soggette a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale
(ovvero i progetti dell'Allegato III, elenco B, non ricadenti in aree
naturali protette). Per tali categorie di opere, la "verifica" o screening
consiste in una procedura "ridotta", sempre subordinata alla redazione
di una relazione, che può concludersi con un parere di
esclusione dalla V.I.A. oppure, al contrario, con un parere di
assoggettabilità alla V.I.A., nella quale situazione bisogna
effettuare l'intero procedimento di valutazione, comprensivo di uno
studio (detto Studio di Impatto Ambientale) dettagliato degli interventi, degli impatti sull'ambiente e delle strategie di mitigazione di tali impatti.
Nell'elenco delle opere soggette ad A.I.A. non sono incluse le infrastrutture, mentre vi sono comprese molte, ma non tutte, delle tipologie di impianti e di attività soggette a V.I.A.
L'elenco delle opere soggette a V.I.A. è più di quelle soggette ad A.I.A., anche se non le contiene tutte, come si può notare dal grafico seguente:

La procedura di screening è disciplinata dal D.Lgs 4/2008 (che
ha apportato modifiche e correzioni al Testo Unico Ambientale), il
quale stabilisce che un elemento importante per la
determinazione dell'assoggettabilità o meno alla V.I.A.
è la localizzazione di un progetto, seppur parzialmente,
all'interno di aree protette (parchi regionali o nazionali, ZPS, SIC,
SIN). Stabilisce inoltre che sono soggetti a verifica i
progetti richiamati nel suddetto Allegato II, aventi per
finalità lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e di utilizzo non superiore a due anni, nonché le
modifiche a progetti, sempre indicati nell'Allegato II, che comportino
effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. L'Allegato del D.Lgs
4/2008 sostituisce l'elenco delle opere degli allegati del
Testo Unico, pertanto per avere un elenco esaustivo dei progetti da
sottoporre a sola verifica o a valutazione di impatto ambientale
è possibile scaricare l'allegato in formato .PDF facendo
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